Assegno di inclusione e lavoro dipendente sono compatibili? Ne parliamo in questo articolo (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Cos’è l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione è la misura introdotta dalla legge numero 85 del 3 luglio 2023, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza come sostegno economico e di inclusione sociale e professionale.
Il sussidio è destinato ai nuclei familiari al cui interno è presente almeno una persona:
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- con disabilità;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Entra nella community, informati e fai le tue domande su YouTube e Instagram.
Assegno di inclusione: quali requisiti?
Il diritto all’Assegno di inclusione è condizionato al possesso di:
- requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno sul territorio italiano;
- requisiti economici (un ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro; in caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM numero 159 del 2013; e un reddito annuo inferiore a 6.000 euro moltiplicato per la scala di equivalenza. Se sono presenti persone di età superiore a 67 anni o persone con disabilità grave o non autosufficienti, la soglia di reddito familiare è fissata a 7.560 euro moltiplicato per il parametro corrispondente della scala di equivalenza);
- requisiti patrimoniali (un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione dal valore massimo di 150.000 euro, non superiore a 300.000 euro; un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
- Requisiti soggettivi (non essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione; non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e successivi del codice di procedura penale – patteggiamento – nei 10 anni precedenti la richiesta).
Quanto vale l’Assegno di inclusione?
L’Assegno di inclusione ha un importo fino a 6.000 euro annui, oppure fino a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
All’importo può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, se regolarmente registrato, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, oppure fino a 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. L’integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
In ogni caso, l’importo dell’Assegno di inclusione non può essere inferiore a 480 euro annui. Il sussidio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per altri 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
Assegno di inclusione e lavoro dipendente sono compatibili?
Ma per quanto riguarda Assegno di inclusione e lavoro dipendente, cosa c’è da sapere?
L’articolo 3, commi 5-7 del decreto legge numero 48 del 2023 consente a uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione di svolgere un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
Il sussidio, infatti, è ideato per non scoraggiare la ricerca di lavoro, evitando che, per il timore di perdere il diritto all’Assegno di inclusione, si rifiutino offerte lavorative.
Attenzione, però: esiste un limite di reddito da rispettare oltre il quale la compatibilità tra Assegno di inclusione e lavoro dipendente potrebbe finire. La soglia massima è fissata a 3.000 euro lordi annui.
Significa che il reddito generato da lavoro dipendente (autonomo o di impresa) non rientra nel calcolo del reddito per il diritto all’Assegno di inclusione, a condizione che non superi i 3.000 euro lordi annui per l’intero nucleo familiare.
Se il reddito da lavoro supera questo limite contribuirà al calcolo del beneficio economico a partire dal mese successivo alla variazione, fino a quando non sarà incluso nell’ISEE per l’intero anno.
Assegno di inclusione e lavoro dipendente: quali obblighi per il lavoratore?
Il lavoratore dovrà comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa svolta, attraverso il modulo “Adi.Com Esteso”.
L’INPS calcolerà solo la parte di reddito che supera il limite di 3.000 euro. Se il modello non dovesse essere presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, l’Assegno di inclusione verrà sospeso. Trascorsi 3 mesi senza essersi messi in regola, il sussidio decadrà.
Assegno di inclusione e lavoro dipendente: i chiarimenti dell’INPS
L’INPS, con la circolare numero 105 del 2023, al punto 10.2.1, ha chiarito che nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente, dichiarata al momento della presentazione della domanda di ADI o durante l’erogazione, si protraesse nell’anno solare successivo, il lavoratore dovrà compilare e presentare un nuovo modulo “Adi.Com Esteso” entro gennaio dell’anno successivo.
L’obbligo rimane attivo fino a quando i redditi derivanti dall’attività di lavoro dipendente non saranno inclusi nella dichiarazione dell’ISEE per l’intero anno.

Faq sull’Assegno di inclusione
Come funzionano i parametri della scala di equivalenza?
Il parametro della scala di equivalenza, di cui all’articolo 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
In questo modo:
- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
- di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- di 0,1 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
In caso di dimissioni volontarie dal precedente lavoro ho diritto all’Assegno di inclusione?
No, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Quali sono i vantaggi per i datori di lavoro che assume un apprendista con assegno di inclusione?
I datori di lavoro che assumono un apprendista con assegno di inclusione (ADI) beneficiano principalmente di un esonero contributivo. Questo significa che possono risparmiare sui contributi previdenziali normalmente dovuti per i dipendenti. Questa agevolazione non solo riduce i costi diretti per il datore di lavoro, ma incentiva anche l’assunzione di giovani, promuovendo l’ingresso nel mondo del lavoro di figure professionalmente preparate attraverso l’apprendistato.
Chi controllerà ed eviterà gli abusi sull’Assegno di inclusione?
Il Ministero del Lavoro ha stilato un punto proprio dedicato ai controlli contro gli abusi sull’Assegno di inclusione e sul supporto per il lavoro. L’obiettivo è garantire a tutti cittadini un corretto utilizzo di queste nuove azioni a favore di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Pertanto sono previsti dei controlli coordinati tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Carabinieri.
Ecco i 5 articoli sul lavoro preferiti dagli utenti: