Assunzione di minorenni: è sempre vietata? Assolutamente no. L’ordinamento giuridico italiano la ammette e la regola in modo netto e preciso (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Assunzione di minorenni: la tutela del lavoro
L’assunzione di minorenni sul posto di lavoro è controllata e tutelata da diverse convenzioni internazionali e normative statali. Nel 1967, con il provvedimento legislativo “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” (legge del 17 ottobre 1967, numero 977), il Governo italiano ha stabilito e regolamentato il lavoro dei minori.
La legge, negli anni ha subito diverse modifiche e integrazioni, all’articolo 3 afferma che “l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti“.
In Italia l’istruzione obbligatoria è quella “impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni“. In sostanza quindi, prima del compimento dei 16 anni è impossibile l’assunzione di minorenni.
Le uniche eccezioni ammesse, per le quali può non essere rispettato il limite di età minima, riguardano lo svolgimento di attività lavorative di tipo:
- culturale;
- artistico;
- pubblicitario;
- nel settore dello spettacolo.
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Chi ha 16 anni può lavorare? La potestà genitoriale
Come abbiamo già visto nei paragrafi precedenti, chi ha 16 anni può lavorare. L’importante è aver terminato i dieci anni di scuola dell’obbligo previsti per legge.
Avendo compiuto 16 anni, non è richiesta l’autorizzazione della potestà genitoriale per sottoscrivere il contratto di lavoro.
Lo Stato e l’ordinamento italiano infatti, garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere un lavoro da svolgere e firmarne il contratto in totale autonomia.
Orario di lavoro minorenni
Il provvedimento legislativo del 1967 prevede delle restrizioni anche per l’orario di lavoro dei minorenni. In particolare si afferma che:
- per chi ha tra i 16 e i 18 anni, l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti poi, non possono essere adibiti al trasporto di pesi per oltre quattro ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Il riposo settimanale e le ferie al lavoro
Il provvedimento che abbiamo analizzato in questo articolo, regolamenta anche il riposo settimanale e le ferie a cui hanno diritto i lavoratori minorenni.
“Ai minori – afferma l’articolo 22 della legge – deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica”.
Il periodo minimo di riposo può essere ridotto o modificato per “comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo”. Tuttavia non può mai essere inferiore alle 36 ore consecutive.
Il giorno di riposo domenicale può essere concesso in un giorno diverso della settimana solo ai minori che svolgono:
- attività lavorative di carattere
- culturale;
- artistico;
- sportivo;
- pubblicitario;
- impiego nel settore dello spettacolo;
- lavoro nei settori
- turistico;
- alberghiero;
- della ristorazione.
Questi lavoratori hanno poi diritto a un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a:
- trenta giorni per chi non ha ancora compiuto 16 anni;
- venti giorni per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
Sono poi i contratti collettivi di lavoro che possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
Assunzione di minorenni lavoro notturno
Anche se l’assunzione di minorenni è ammessa dalla legge a partire dal compimento dei 16 anni, ci sono non poche limitazioni. Una di queste riguarda il lavoro notturno.
In particolare l’ordinamento italiano afferma che “gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda”.
È fondamentale, continua il testo di legge, che questo impiego notturno sia temporaneo e che non siano disponibili altri lavoratori adulti.
In caso di assunzione di minorenni per delle mansioni notturne, “il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro”.
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Il minore può svolgere qualsiasi lavoro?
L’articolo 6 della legge 977 del 1967 introduce una serie di mansioni che i minorenni non possono svolgere come:
- Processi e lavori:
- processi e lavori espressi nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni e oggetti diversi contenenti esplosivi;
- lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;
- lavori di mattatoio;
- lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;
- lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici con i quali i minori non possono entrare in contatto;
- lavori che comportano rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;
- lavori che comportano rischi elettrici da alta tensione;
- lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo:
- esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C;
- lavorazioni nelle fonderie;
- processi elettrolitici;
- produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- produzione e lavorazione dello zolfo;
- lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
- lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;
- lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;
- lavorazione dei tabacchi;
- lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra;
- produzione di calce ventilata;
- lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;
- manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi;
- lavori in pozzi, cisterne e ambienti assimilabili;
- lavori nei magazzini frigoriferi;
- lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;
- condotta dei veicoli di trasporto, esclusi i ciclomotori e i motoveicoli fino a 125 cc e le macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica;
- lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;
- operazioni di metallizzazione a spruzzo;
- legaggio e abbattimento degli alberi.;
- pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione;
- apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli;
- produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;
- cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti;
- uso di pistole fissachiodi di elevata potenza;
- produzione di polveri metalliche;
- saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
- lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
In più, coloro che hanno meno di 18 anni compiuti, non possono entrare in contatto con determinati agenti fisici, chimici e biologici sul posto di lavoro:
- agenti fisici:
- atmosfera a pressione superiore a quella naturale come, per esempio, lavorare in contenitori sotto pressione o tramite immersione sottomarina;
- rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d;
- agenti biologici:
- agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4, come previsto dall’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- agenti chimici:
- sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’Unione Europea e che rientrano nelle seguenti classi e categorie di pericolo e nelle seguenti indicazioni di pericolo:
- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria “esplosivo instabile” oppure esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df);
- sostanze e miscele presenti nell’apposita sezione del decreto legislativo del 9 aprile 2008;
- piombo e composti;
- amianto.
- sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’Unione Europea e che rientrano nelle seguenti classi e categorie di pericolo e nelle seguenti indicazioni di pericolo:

FAQ sull’assunzione di minorenni
Quali sono i vantaggi di assumere minorenni?
L’assunzione di minorenni può portare diversi vantaggi. In primis questi riguardano la motivazione dei nuovi lavoratori. Essendo, nella maggior parte dei casi, la prima esperienza, i minorenni possono essere entusiasti, flessibili e pronti a nuove prospettive.
Inoltre, l’opportunità di formare giovani talenti può portare a lungo termine a dipendenti qualificati e fedeli all’azienda.
Dove posso trovare ulteriori informazioni sull’assunzione di minorenni?
Per ulteriori dettagli sulle leggi e sulle normative riguardanti l’assunzione di minorenni, è consigliabile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Puoi anche rivolgerti a un consulente legale specializzato in questioni di lavoro minorile o chiedere aiuto a un centro per l’impiego territoriale.
Assunzione minorenni e visita medica
Il decreto legge numero 69 del 2013, ha eliminato l’obbligo del certificato medico di idoneità lavorativa per l’assunzione di minorenni o di nuovi apprendisti.
È pur vero però che, come chiarito dalla Cassazione nel 2016 con la sentenza numero 51907, l’assunzione del minore “senza la prescritta visita medica costituisce tutt’ora reato”.
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