In questo approfondimento vi diremo se l’ex Bonus Renzi viene calcolato sul lordo o sul netto (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Cos’è l’ex Bonus Renzi e a chi spetta?
L’ex Bonus Renzi, ora noto come Trattamento Integrativo IRPEF, spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e viene erogato ogni mese in busta paga dal datore di lavoro, che come sostituto d’imposta anticipa il bonus per conto dello Stato.
In busta paga, il Trattamento Integrativo può essere visualizzato sotto la voce “Trattamento Integrativo L. 21/2020”. L’importo è di 100 euro al mese, per 1.200 euro l’anno.
L’erogazione dell’importo massimo dell’ex Bonus Renzi varia a seconda del reddito dichiarato, secondo questi parametri:
- per i redditi fino a 15.000 euro annui, il Bonus spetta per intero (1.200 euro annui);
- per i redditi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro annui: il Bonus erogato è la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda. L’importo si riduce nel caso in cui le altre detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) superano l’imposta lorda dovuta, entro il limite di 1.200 euro;
- per i redditi fino a 40.000 euro: non è più prevista un’ulteriore detrazione.
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L’ex Bonus Renzi viene calcolato sul lordo o sul netto?
Ma l’ex Bonus Renzi viene calcolato sul reddito annuo lordo o netto? Il Trattamento Integrativo è calcolato sul reddito annuo lordo dell’avente diritto.
È possibile verificare se il Bonus sia stato percepito correttamente a fine anno, oppure in fase di conguaglio. È altrettanto possibile modificare con la dichiarazione dei redditi, se il Trattamento Integrativo risulti:
- inferiore a quello spettante: in questo caso il dipendente riceverà il rimborso dell’importo non percepito in busta paga;
- superiore a quello spettante: in questo caso il datore di lavoro tratterrà dalla busta paga l’eccedenza.
A chi spetta l’ex Bonus Renzi nel 2023?
L’ex Bonus Renzi spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, che rientrano nelle seguenti categorie:
- soci lavoratori di cooperative;
- lavoratori in cassa integrazione: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà;
- collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
- stagisti e tirocinanti;
- percettori di borsa di studio, di assegno o premio per studio;
- lavoratori socialmente utili;
- sacerdoti;
- disoccupati in regime di indennità NASpI;
- disoccupati in regime DIS-COLL;
- disoccupati agricoli;
- lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;
- lavoratori in congedo di paternità.
- revisori di società, amministratori comunali e addetti della PA.
Non percepiscono l’ex Bonus Renzi:
- i lavoratori autonomi;
- i pensionati;
- gli incapienti.
I percettori di Naspi non devono presentare alcuna domanda, ma sarà l’INPS a ricalcolare il reddito presunto.
Quando va restituito l’ex Bonus Renzi e perché?
In alcuni casi l’ex Bonus Renzi va restituito. Per quale motivo?
Il primo caso è legato al fatto che, essendo una riduzione dell’IRPEF in busta paga, l’ex Bonus Renzi è legato all’obbligo di pagamento dell’imposta: viene riconosciuto solo per redditi superiori a 8.174 euro annui (sotto questa soglia, le detrazioni annullano l’IRPEF, che non va pagata).
Dunque, se un lavoratore ha un reddito di 7.000 euro annui e ha ingiustamente ricevuto l’ex Bonus Renzi dal suo datore di lavoro, non dovendo pagare alcuna IRPEF perché il suo reddito è inferiore a 8.174 euro, sarà costretto a restituire il Trattamento Integrativo, in quanto lavoratore incapiente, ovvero che registra detrazioni IRPEF da lavoro dipendente maggiori rispetto all’imposta lorda dovuta. Per restituirlo dovrà presentare il modello 730
Ma può anche accadere che nonostante redditi superiori a 15.000 euro, oltre la soglia massima prevista dalla legge, si riceva comunque l’ex Bonus Renzi in busta paga: anche in questo caso sarà obbligatorio restituire l’integrazione nella dichiarazione dei redditi.
L’ultima situazione spiacevole è legata a un errore in sede della compilazione del modello 730. Si può risolvere affidandosi a un professionista.

Faq sull’ex Bonus Renzi
Quando verrà pagato l’ex Bonus Renzi sulla Naspi a novembre 2023?
L’INPS ha pubblicato le nuove date di erogazione del trattamento integrativo, noto anche come ex Bonus Renzi (o Bonus Irpef), per i beneficiari della Naspi. Nello specifico, questo mese il Bonus Renzi sarà pagato il 13, 14 e 15 novembre 2023.
Come controllare le date di pagamento dell’ex Bonus Renzi?
Le date di pagamento del trattamento integrativo si controllano sul fascicolo previdenziale del cittadino:
- Accedi alla pagina del fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS;
- Clicca sull’opzione “Utilizza lo strumento” nell’angolo in alto a destra;
- Effettua l’accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Seleziona “Prestazioni” dal menu laterale;
- Clicca su su “Pagamenti“;
- Individua la prestazione e l’anno di riferimento (Trattamento integrativo del 2023 nel caso in questione);
- Verifica la presenza di disposizioni di pagamento relative alla Naspi o al Trattamento integrativo di settembre 2023.
- Nella disposizione di pagamento, sarà visibile l’importo e la data effettiva di versamento da parte dell’INPS (se già pubblicata).
Quali sono le detrazioni da considerare per stabilire chi deve restituire l’ex Bonus Renzi?
Le detrazioni da considerare sono le seguenti:
- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari;
- detrazioni per interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida;
- detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e rateizzate alla medesima data;
- tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e rateizzate alla medesima data. Parliamo delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per:
a. interventi ammessi al Sisma bonus;
b. interventi ammessi al Bonus verde;
c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (Bonus facciate);
d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
e. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Bonus mobili);
f. spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;
g. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;
h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus);
i. Superbonus;
j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva).
Nel reddito da considerare ai fini dell’erogazione del trattamento integrativo sono comprese:
- le somme esenti dall’IRPEF previste per i ricercatori, i docenti universitari e gli impatriati;
- i redditi da locazione tassati con la cedolare secca.
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