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Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: sarà più facile lavorare senza perdere il sussidio. La norma riguarda in particolare i contratti di lavoro che hanno una durata inferiore a 6 mesi. L’obiettivo: facilitare il reintegro e ridurre il fenomeno del lavoro nero. Nel disegno di legge anche altre novità.

di Redazione

Maggio 2023

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: sarà più facile lavorare senza perdere il sussidio. (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).

Il disegno di legge, inserito nel decreto approvato il primo maggio, ha previsto novità importanti sugli ammortizzatori sociali.

La questione riguarda in particolare i contratti di lavoro della durata fino a 6 mesi. È una semplificazione che punta a rendere più agevole il ritorno al lavoro dei dipendenti che stanno ricevendo l’indennità di disoccupazione.

Il provvedimento dovrebbe entrate in vigore tra qualche mese. Cosa prevede?

Che, appunto, le persone in cassa integrazione potranno lavorare con contratti a termine (fino a un massimo di sei mesi) senza perdere il sostegno economico per le giornate lavorate.

Scopri la pagina dedicata alla disoccupazione e al reinserimento lavorativo.

La misura che ha intenzione di introdurre il governo mira anche a un altro obiettivo: far emergere dal nero quei piccoli lavori che vengono svolti mentre si sta ricevendo il sussidio per la disoccupazione. Un fenomeno che l’esecutivo ritiene non sia irrilevante.

Potrebbe interessarti un articolo che spiega quali sono i requisiti per ricevere l’assegno di disoccupazione;  abbiamo anche verificato in un post se la settimana corta è possibile in Italia e quali sono le sperimentazioni in atto; c’è anche un pezzo che invece ti spiega come integrare la pensione minima.

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: la Cassazione

La decisione del governo segue le indicazioni di una vecchia sentenza della Cassazione. I giudici dell’Alta Corte, nel 1992, avevano ritenuto che «lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa».

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Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: normativa unificata

Nel ddl la cumulabilità tra la cassa integrazione e il lavoro temporaneo con contratti non superiori ai 6 mesi, viene definita nell’articolo 3.

Il provvedimento unifica la normativa che è attualmente in vigore. Cosa dice la legge in questo momento? Si fa una distinzione piuttosto netta tra:

Per i contratti che vanno oltre la durata temporale dei sei mesi, la normativa in vigore prevede la riduzione del trattamento di cassa integrazione con riferimento alle sole giornate di lavoro che sono state svolte.

Con il nuovo provvedimento, la distinzione (più o meno di 6 mesi) viene eliminata. In pratica sarà possibile applicare la stessa regola per tutti i tipi di lavoro (autonomo o dipendente). E non verrà applicata in automatico la sospensione del diritto a ricevere gli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: obbligo

Il lavoratore avrà però l’obbligo di informare l’INPS territoriale nel caso trovi un lavoro temporaneo mentre riceve il beneficio della cassa integrazione.

È un aspetto importante: se si evita di fornire la comunicazione all’istituto di previdenza scatta la decadenza dal diritto di ricevere il sussidio di disoccupazione.

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: fondi di solidarietà

Sono state previste nel ddl anche delle novità per i Fondi di solidarietà bilaterali. Questo strumento garantisce la tutela salariale anche ai lavoratori che sono occupati in attività non coperte dalla cassa integrazione (né ordinaria, né straordinaria) in caso di riduzione o sospensione del lavoro.

Questi fondi di solidarietà si costituiscono dopo un accordo tra imprenditori e organizzazioni sindacali.

Il sussidio in questo caso viene erogato dal datore di lavoro che riceve un conguaglio dopo la presentazione della denuncia contributiva UniEmens.

Ebbene, il governo ha deciso di cambiare il sistema di finanziamento di questo strumento. L’obiettivo è quello di garantire ai lavoratori le adeguate tutele anche nella fase iniziale del finanziamento del Fondo.

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: sanatoria

All’interno dello stesso disegno di legge è stata inserita una norma che prevede la sanatoria (la possibilità di mettersi in regola versando sanzioni molto ridotte) per le contribuzioni non versate. Sul punto c’è anche una misura che riguarda in i dipendenti pubblici.

In particolare i lavoratori che sono iscritti a gestioni diverse dall’ex Inpadap e che hanno intenzione di aderire al Fondo credito.

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo
Nella foto un disoccupato cerca lavoro

Cassa integrazione cumulabile al lavoro temporaneo: Fondo Credito

Cos’è il Fondo Credito? È un fondo mutualistico (istituito con la legge numero 662 del 1996) e solidaristico tra i dipendenti pubblici. Offre la possibilità di ricevere molti servizi e prestazioni. Qualche esempio:

Ma non solo. Da qualche anno il fondo eroga anche, a condizioni vantaggiose, l’anticipo sulla liquidazione. Non è una agevolazione da poco: i lavoratori pubblici sono costretti per legge ad aspettare anni prima di avere diritto al Tfs.

La possibilità di aderire al fondo, per i dipendenti INPS e di altre categorie, era stata chiusa per tutti coloro che non rientrano nella copertura ex Inpdap. Il governo ha deciso di riaprire definitivamente sia per i nuovi assunti, sia per chi è appena andato in pensione.

Queste persone potranno dunque iscriversi quando vogliono.

Si ricorda che l’adesione al Fondo non è più revocabile. Le prestazioni che abbiamo elencato prima potranno essere richieste solo a un anno dal giorno dell’iscrizione.

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