Categorie protette ed esercito: è possibile per chi è iscritto alle categorie protette, essere assunto dal Ministero della Difesa? Scopriamolo insieme e capiamo anche cosa succede ai parenti di chi diventa disabile durante lo svolgimento del servizio presso l’Esercito italiano (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Categorie protette ed esercito: sono previste assunzioni?
Chi è iscritto alle categorie protette può lavorare nell’esercito italiano senza problemi. Ovviamente la scelta del ruolo dipende dalla sua condizione psicologica e fisica.
Chi vuole essere assunto come dipendente dell’esercito nazionale deve infatti rispettare, tra i vari parametri, quello del possesso di tutti i requisiti minimi fisici, psicologici e attitudinali in base al ruolo che vuole svolgere.
Questo, facendo un esempio pratico, preclude l’accesso a una persona in sedia a rotelle, per esempio, al reclutamento come volontario in ferma prefissata iniziale (VFI). Per questo ruolo infatti bisogna superare delle prove fisiche definite che prevedono esercizi:
- corsa;
- salto in alto;
- flessioni.
Le figure professionali che collaborano con l’esercito italiano però non sono solo i soldati. Il personale civile e militare che collabora in questo settore è tanto e ricopre numerosi settori.
Obblighi sul rispetto della riserva di posti anche per l’esercito
Le assunzioni tra le fila dell’esercito italiano vengono gestite dal Ministero della Difesa, dicastero dal quale dipende questa realtà. Come tutte le pubbliche amministrazioni, anche l’ente di via Venti Settembre deve rispettare le “quote di riserva“, introdotte con la legge numero 68 del 1999.
Per “quota di riserva” si intende l’obbligo di assumere un certo numero di lavoratori e lavoratrici iscritti alle categorie protette, in proporzione al totale dei dipendenti. Questo dovere prevede la contrattualizzazione di:
- un lavoratore disabile per gli enti che hanno dai 15 ai 35 dipendenti;
- due lavoratori disabili per le realtà che hanno oltre 35 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati per gli enti con più di 50 dipendenti.
In questo provvedimento legislativo si possono poi anche notare altre quote di riserva per i cittadini e le cittadine non disabili. Queste sono riservate a chi appartiene ai gruppi tutelati e si trova in situazioni di svantaggio o di disagio sociale. La legge 68/99 introduce quindi l’obbligo di assumere:
- un lavoratore iscritto agli elenchi per le aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 51 e 150;
- l’1% dei lavoratori per le realtà con oltre 150 dipendenti.
A confermare che anche il Ministero della Difesa deve seguire queste prescrizioni, lo dice proprio il sito ufficiale del dicastero affermando che «il Ministero della Difesa, così come previsto dalla normativa e come ogni altra Pubblica Amministrazione, è tenuto ad assumere tali categorie, tenendo conto delle carenze e degli esuberi esistenti negli enti dislocati nelle varie province sul territorio nazionale e della programmazione triennale del fabbisogno di personale».
Assumere le categorie protette: un obbligo anche per le imprese
Le norme introdotte dalle legge che regolamenta il personale protetto sul posto di lavoro non si rivolgono solo agli enti pubblici. Anche le imprese e tutte le realtà private hanno l’obbligo di rispettare le quote di riserva.
La legge pone inoltre l’obbligo, a carico dei datori di lavoro pubblici e non, di inviare ogni anno, tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un prospetto informativo con la situazione aggiornata al 31 dicembre:
- sul numero complessivo di lavoratori impiegati;
- sul numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette già assunto;
- sul numero di contratti dedicati a chi è iscritto a questi elenchi ancora da assumere.
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Cosa succede a chi diventa disabile lavorando nell’esercito
Che succede se mentre presto servizio all’esercito italiano divento diversamente abile? A rispondere a questa domanda ci pensa l’articolo numero 705 del codice dell’ordinamento militare.
Sul sito esercito.difesa.it, parlando del tema, si legge che «la legislazione vigente prevede, per i congiunti del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare con invalidità non inferiore all’ottanta per cento…l’immissione diretta nella categoria dei Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con il grado di:
- 1° Caporal Maggiore;
- Sottocapo di 3^ classe;
- Aviere Capo».
Secondo quanto riporta il portale ministeriale, «questo passaggio di ruolo avverrà senza la partecipazione a una procedura concorsuale pubblica ma previo il solo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge nonché a seguito del superamento di un apposito corso formativo, propedeutico all’immissione in ruolo».
I congiunti dei deceduti o di chi diventa permanentemente inabile tra i lavoratori della Difesa, possono essere assunti solo se le condizioni dei loro familiari sono state create «per effetto di eventi connessi allo svolgimento di missioni internazionali di pace o attività operative», come disciplinato dal D.M. del 21 novembre 2003.
Quali requisiti bisogna possedere?
Per accedere a questo beneficio, i congiunti dei deceduti o di coloro che sono diventati permanentemente inabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non essere stato licenziato dal lavoro alle dipendenze di PA a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza e di quelli disposti in applicazione dell’articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
- non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- avere tenuto condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il limite di età previsto per il servizio permanente;
- risultare negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda invece i tatuaggi si legge che «se sono lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dalla procedura».

FAQ sulle categorie protette nell’esercito
Chi appartiene alle categorie protette?
Per la legge italiana possono appartenere ai gruppi tutelati una serie di persone quali:
- le persone affette da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali o con handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del lavoro con una percentuale di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti e sordomute;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra o per causa di servizio.
- gli orfani e i coniugi delle vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;
- gli orfani e i coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge numero 407 del 1998);
- i profughi italiani rimpatriati con status riconosciuto ai sensi della legge numero 763 del 26 dicembre 1981.
Come si calcola la “quota di riserva” per imprese e PA?
La quota di riserva prevede un numero minimo e obbligatorio di assunzioni di persone iscritte alle categorie protette che gli enti pubblici e le aziende private devono svolgere sulla base di una totalità di dipendenti assunti quali:
- i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata inferiore ai sei mesi;
- i lavoratori assunti con un contratto di inserimento;
- i lavoratori inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di manodopera;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero;
- i lavoratori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori con un contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori assunti con un contratto di reinserimento;
- i lavoratori disabili;
- i soci di cooperative;
- i dirigenti;
- gli apprendisti.
Come iscriversi alle categorie protette?
I lavoratori e i cittadini che posseggono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione agli elenchi del personale protetto, possono recarsi presso il Centro per l’impiego territoriale più vicino e compilare l’apposito modulo di domanda per iscriversi agli elenchi dedicati.
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