Come funziona il collocamento mirato per persone sorde? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Collocamento mirato per persone sorde: cosa dice la legge?
Come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge numero 68 del 1999, anche le persone affette da sordità, di cui alla legge numero 381 del 1970, rientrano tra gli aventi diritto al collocamento mirato.
Le persone sorde che possono accedere al collocamento mirato sono coloro che sono state colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1, della legge 68/1999.
Il comma 2 della legge numero 95 del 2006 considera persona affetta da sordità il “minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
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Collocamento mirato per persone sorde: la quota di riserva
Ma come funziona la quota di riserva per le persone sorde? Ricordiamo che, il lavoratore con disabilità e quindi il lavoratore affetto da sordità è tutelato dalla legge.
Il datore di lavoro o l’azienda che assume ha l’obbligo di destinare un numero di posti a chi beneficia del collocamento mirato.
Fino al 1999 e all’entrata in vigore della legge numero 68, alle persone sorde spettava una speciale quota di riserva pari all’1% delle assunzioni effettuate da datori di lavoro privati o enti pubblici con oltre 100 dipendenti assunti.
La quota contenuta nella legge 482 del 1968 è stata poi abrogata e sostituita da una quota di riserva generale che vale per tutte le persone con disabilità, senza distinzioni per tipologia di handicap.
Ovvero:
- un lavoratore disabile se occupano dai 15 ai 35 dipendenti;
- due lavoratori disabili se occupano dai 36 ai 50 dipendenti;
- il 7% dei posti di lavoro alle persone con disabilità, se occupano più di 50 dipendenti.
Collocamento mirato per persone sorde: le contestazioni delle associazioni di tutela
Una scelta contestata dalle associazioni di tutela, dal momento che, negli ultimi anni, si è assistito a una graduale diminuzione dei livelli occupazionali dei disabili uditivi.
Si considera che la quota totale dei lavoratori affetti da sordità è al di sotto dello 0,50%, quindi di gran lunga inferiore rispetto all’1% garantito prima dell’entrata in vigore della legge numero 68 del 1999.
A incidere sul percorso di inserimento lavorativo delle persone con sordità sono le difficoltà legate ai problemi di comunicazione.
Collocamento mirato per persone sorde: assunzione obbligatoria, cosa sapere?
Per l’assunzione obbligatoria delle persone sorde restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge numero 308 del 13 marzo 1958.
L’articolo 6, comma 1, dispone che l’idoneità specifica all’esercizio delle mansioni per la persona sorda è accordata dal medico competente, con l’intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.
L’articolo 7 comma 2 prevede che, nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto, la commissione degli esami nei concorsi debba avvalersi di un esperto autorizzato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.

Faq sul collocamento mirato
Chi può accedere al collocamento mirato secondo l’articolo 1 della legge 68/1999?
All’articolo 1 della legge, rientrano nelle categorie protette:
- gli invalidi con un’invalidità civile di percentuale pari o superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti e sordomute;
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
Come far parte delle categorie protette per il collocamento mirato?
Per far parte delle categorie protette e avere diritto al collocamento mirato (o obbligatorio) è necessario iscriversi negli elenchi dei Centri per l’impiego, del proprio Comune di residenza.
Dotati di certificato medico, rilasciato dalla commissione medica dell’Asl competente, in seguito alla visita di controllo, l’interessato dovrà recarsi presso il Centro per l’impiego e iscriversi alle categorie protette, compilando un apposito modulo e dichiarando di essere disoccupato e di avere più di 15 anni di età.
Quali dipendenti assunti vengono considerati ai fini del calcolo della quota di riserva?
Per il calcolo delle quote di riserva vanno conteggiati:
- i lavoratori subordinati (ad eccezione di coloro che fanno parte dell’organico in forza di collocamento obbligatorio; compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in base alla durata del rapporto);
- i lavoratori con contratto di somministrazione;
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti per attività all’estero;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori socialmente utili.
Il collocamento mirato è sempre obbligatorio?
No, alcuni datori di lavoro sono esonerati dall’assumere personale rientrante tra le categorie protette. La deroga vale per il settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e quello degli impianti su fune.
L’esonero riguarda anche il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di datori di lavoro del settore edile.
Inoltre sono previste limitazioni dell’obbligo di assunzione:
- nelle forze di Polizia;
- nei partiti politici;
- nelle organizzazioni sindacali;
- negli istituti pubblici di assistenza e beneficenza;
- nelle organizzazioni di solidarietà, assistenza e riabilitazione che operano senza scopo di lucro.
Infine, le imprese con più di 35 dipendenti assunti possono chiedere di essere parzialmente esonerate dall’assunzione, se l’attività svolta è pericolosa per la salute del lavoratore con disabilità, o se sono previste particolari modalità di svolgimento della stessa.
L’obbligo di assunzione può essere sospeso se il datore di lavoro è in condizioni economiche disagiate e abbia fatto richiesta per cassa integrazione.
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