In questo approfondimento vi parleremo di come incidono i giorni di lavoro sulla disoccupazione agricola (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Cos’è la disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola è un’indennità erogata ai lavoratori agricoli dipendenti e alle figure equiparate.
Possono usufruirne:
- gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
Non hanno diritto all’indennità:
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa;
- i lavoratori cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
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Come incidono i giorni di lavoro sulla disoccupazione agricola?
Sul diritto e sull’importo dell’indennità influisce il numero di giornate lavorate.
La disoccupazione agricola spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giorni, dalle quali vanno detratte:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
Per quanto riguarda gli importi, l’indennità spetta per il 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva, ma non viene applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.
Come incidono i giorni di lavoro sulla disoccupazione agricola: l’accredito dei contributi
Anche per quanto concerne l’accredito di contribuzione figurativa va tenuto conto delle giornate lavorate e di quelle indennizzate ad altro titolo, detratte dal parametro 270, pari all’anno intero ai fini pensionistici.
Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata.
Chi, nell’anno di competenza della prestazione, è iscritto negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbia svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, avrà le prime 90 giornate di accredito figurativo valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata.
Come incidono i giorni di lavoro sulla disoccupazione agricola: gli ANF
Il lavoratore agricolo, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, può richiedere anche l’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
I requisiti di reddito e composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L’INPS eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione agricola spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa dipendente prestata nel settore agricolo. La percezione dell’assegno è legata alla durata dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino a un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell’anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l’assegno al nucleo familiare compete per l’intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L’ANF spetta anche per le giornate di inattività (infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio), a patto che il lavoratore agricolo:
- presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
- sia iscritto o abbia titolo all’iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
- abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell’evento.
La durata dell’erogazione avverrà:
- per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, fino a un massimo di tre mesi, nel caso di infortunio e malattia professionale;
- per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l’indennità di malattia, nel caso di malattia;
- limitata al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge, nel caso di gravidanza e puerperio.

Faq sulla disoccupazione agricola
Qual è l’importo massimo della disoccupazione agricola?
L’importo massimo erogabile nel 2024 non potrà comunque superare i 1.321,53 euro, come stabilito da INPS nella circolare n. 25 del 29 gennaio 2024.
È prevista un’altra data di pagamenti della disoccupazione agricola a giugno 2024?
Sì, martedì 18 giugno 2024, l’INPS erogherà l’indennità di disoccupazione agricola 2024 relativa alle giornate non lavorate nel 2023. L’accredito avverrà però nella data specifica solamente per coloro i cui fascicoli previdenziali riportano questo giorno preciso.
Si può richiedere la disoccupazione agricola dopo le dimissioni per giusta causa?
La Corte Costituzionale (sentenza n. 269 del 24 giugno 2002) ha stabilito che dopo le dimissioni per giusta causa il lavoratore possa richiedere la disoccupazione agricola solo se queste sono dovute a:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Quando va richiesta la disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola può essere richiesta ogni anno tra il 1° gennaio e il 31 marzo, con queste modalità:
- online sul sito dell’INPS;
- telefonicamente chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- rivolgendosi a Caf e Patronato.
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