Quante sono le giornate massime di disoccupazione agricola? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Quante sono le giornate massime di disoccupazione agricola?
Rispondiamo subito alla domanda di apertura: quante sono le giornate massime di disoccupazione agricola?
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 o 366 giorni (se l’anno è bisestile).
Da queste giornate vanno sottratte:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro svolte in proprio;
- le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
- le giornate non indennizzabili (ad esempio, l’espatrio definitivo).
Quanto spetta di disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.
Da questo importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni.
Invece, agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva, ma non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L’indennità viene pagata dall’INPS in un’unica soluzione.
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Disoccupazione agricola: a chi spetta?
Una volta visto quante giornate di disoccupazione agricola si possono ricevere, vediamo cos’è e a chi spetta questa indennità.
La disoccupazione agricola è una prestazione economica, a titolo di indennità, erogata a coloro che lavorano in agricoltura e sono regolarmente iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Possono riceverla:
- gli operai a tempo determinato;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Disoccupazione agricola: a chi non spetta?
L’indennità di disoccupazione agricola, invece, non spetta:
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
- ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, oppure per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative che rientrano nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione (se il pensionamento avviene durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione);
- ai lavoratori che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa).
Disoccupazione agricola: quali requisiti?
Affinché si abbia diritto alla disoccupazione agricola è necessaria l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l’anno di riferimento della domanda, oppure ci sia un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione.
Inoltre, l’interessato deve aver maturato almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, tramite l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione.
Infine, sono richiesti almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente. Il requisito può essere perfezionato anche mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola a condizione che l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento.
Per il raggiungimento dei 102 contributi possono essere utilizzate anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, sempre compresi nel biennio utile.

Faq sulla disoccupazione agricola
Chi percepisce la disoccupazione agricola ha diritto ai contributi figurativi?
Sì, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Quando presentare domanda per la disoccupazione agricola?
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo all’interessato che richiede la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
Come presentare domanda per la disoccupazione agricola?
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può presentare domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile oppure tramite enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Come avviene il pagamento della disoccupazione agricola?
Per ricevere il pagamento, l’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- accredito su c/c bancario/postale, libretto postale, INPS Card o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
- bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’identità del percettore, tramite il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
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