In questo approfondimento vi parleremo di pensione di reversibilità con un coniuge separato: come funziona? (scopri le ultime notizie sulle pensioni e su Invalidità e Legge 104. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Pensione di reversibilità con coniuge separato: come funziona?
Con la separazione e il divorzio, vengono meno i rispettivi diritti, doveri e obblighi tra coniugi. Ma vale anche per la pensione di reversibilità?
Se, una volta separato o divorziato, il titolare di pensione diretta dovesse morire, la reversibilità spetterebbe all’ex coniuge superstite?
Sì, l’ex coniuge superstite, anche se separato o divorziato dal pensionato deceduto ha diritto alla pensione di reversibilità, poiché questi due istituti giuridici (separazione e divorzio) non eliminano il vincolo solidaristico nascente dal matrimonio, su cui si basa anche l’istituto della reversibilità.
In pratica, per legge, il coniuge economicamente più debole deve essere mantenuto dal coniuge economicamente “più forte”.
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Pensione di reversibilità con coniuge separato: spetta sempre?
Ma anche il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità? Sì, a prescindere da se ci sia stato o meno un addebito della separazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 9649 del 12 maggio 2015 ha stabilito che: “la pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 286 del 1987, va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non), dovendosi applicare ad entrambe le ipotesi l’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, numero 903, che non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato, rispondendo la tutela previdenziale allo scopo di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che detto stato (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) ne sia concreto presupposto e condizione”.
Prima di questa ordinanza, il coniuge separato veniva escluso dalla pensione di reversibilità nel caso in cui gli fosse stata addebitata la separazione.
Pensione di reversibilità con coniuge separato e coniuge superstite: come funziona?
Ma se oltre al coniuge separato o divorziato è presente anche il coniuge superstite (in caso di secondo matrimonio contratto dal dante causa), a chi spetta la pensione di reversibilità?
In questo caso l’assegno viene ripartito in quote diverse tra l’ex coniuge divorziato o separato (a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio) e il coniuge superstite.
A stabilirlo è il comma 3 dell’articolo 9 della legge 898 del 1970, secondo cui: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Successivamente, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 23862/2008 è stato affermato che: “In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente – in quanto tale – natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura invece, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite con i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui un tal diritto è limitato, quantitativamente, dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite”.
Detto questo, la Corte ha concluso spiegando che: “…sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica, per l’appunto, come diritto ad una quota della pensione di reversibilità) ed il coniuge superstite non è più l’unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al coniuge sopravvissuto, là dove, anche nell’ipotesi in cui vi sia il concorso di più coniugi divorziati e del coniuge superstite, quel che viene diviso è l’unico trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al coniuge superstite e non un diritto di quest’ultimo”.
Pensione di reversibilità con coniuge separato e coniuge superstite: quanto spetta?
I criteri per la ripartizione delle quote tra coniuge separato e coniuge superstite, come stabilito dall’ordinanza numero 8263 del 28 aprile 2020, già enunciati dalla Cassazione con la sentenza numero 16093 del 2012, sono basati su:
- la durata dei rispettivi matrimoni (criterio principale di valutazione);
- la durata della convivenza prematrimoniale: sulla convivenza more uxorio, la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza numero 26358 del 2011, che va riconosciuta “alla convivenza “more uxorio” un distinto e autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”;
- le condizioni economiche dei superstiti;
- l’entità dell’assegno divorzile.

Faq sulla pensione di reversibilità
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità può essere richiesta dal o dai:
- il coniuge o dall’unito civilmente (anche se separato o titolare di assegno divorzile, ma non risposato);
- figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- figli inabili al lavoro, a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati o che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
C’è un’eccezione: i figli studenti possono godere della pensione di reversibilità anche se svolgono un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%.
Se non sono presenti coniuge e figli, la pensione di reversibilità può essere richiesta:
- dai genitori del pensionato, ultra 65enni, non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto;
- oppure i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, senza pensione e a carico del pensionato deceduto.
In che percentuale spetta la pensione di reversibilità?
L’importo della pensione di reversibilità è calcolato in percentuali, sulla base della pensione percepita dal defunto.
Spetta:
- al 60% – al coniuge superstite senza figli a carico;
- al 70% – al figlio superstite;
- al 80% – al coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
- al 100% – al coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstite;
- al 15% – a genitori o fratelli e sorelle;
- al 70% – a un figlio (o nipote) in assenza del coniuge;
- al 80% – a due figli (o nipoti) in assenza del coniuge;
- al 100% – a tre o più figli (o nipoti) in assenza del coniuge.
Quando decade la pensione di reversibilità?
La prestazione viene revocata solo nel caso in cui i titolari perdono i requisiti previsti come:
- il coniuge divorziato o separato si sposa nuovamente;
- i figli inabili trovano un’occupazione;
- figli maggiorenni superano i 21 anni (o i 26 in caso di studenti universitari), oppure se interrompono gli studi;
- i genitori iniziano a percepire un’altra pensione;
- i fratelli inabili si sposano.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale riguardo la decurtazione dell’importo della reversibilità?
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 162 del 30 giugno 2022, ha stabilito che il meccanismo che comporta la riduzione della pensione di reversibilità a chi supera determinate soglie di reddito personale, è incostituzionale.
La Consulta ha spiegato che l’importo della prestazione riservata ai familiari superstiti del pensionato deceduto non può essere decurtata, se cumulata ai redditi del beneficiario, per un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
A chi spettano i conguagli della pensione di reversibilità?
L’INPS, accogliendo la sentenza della Corte Costituzionale, riconoscerà gli arretrati a chi, negli ultimi 5 anni, ha ricevuto una pensione di reversibilità di importo inferiore a quello spettante.
Hanno diritto a percepire le somme indebitamente sottratte dall’INPS, coloro che hanno subito la riduzione della pensione di reversibilità dal 2019 al 2023. Da quest’anno (il 2024) i conteggi per l’effettivo importo da erogare verranno effettuati con i nuovi criteri.
Come fare a stabilire l’importo del rimborso a cui si ha diritto? Basta controllare il limite di reddito di ogni anno, dal 2019 al 2023, oltre i quali sono scattati i tagli.
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