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Indice
Dove richiedere la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è una prestazione erogata dall’INPS al coniuge, ai figli o, nel caso, agli altri familiari del pensionato deceduto.
La pensione di reversibilità va richiesta all’INPS, inoltrando la domanda in via telematica sul sito dell’ente previdenziale.
Se a richiederla è il coniuge, l’INPS, sul suo sito, ha messo a disposizione un modello precompilato con le informazioni più importanti. Invece, se a richiederla sono tutti gli altri familiari superstiti, sarà necessario presentare domanda seguendo la normale procedura.
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Dove richiedere la pensione di reversibilità: alternative al sito INPS
In alternativa, il richiedente o la richiedente può fare domanda tramite:
- il contact center, telefonando all’803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164 164 (da rete mobile);
- l’assistenza di enti di patronato o intermediari dell’INPS, tramite servizi telematici da loro offerti.
Alla domanda per la pensione di reversibilità vanno allegati diversi importanti documenti, quali:
- certificato di morte, anche tramite autocertificazione;
- certificato di matrimonio, anche tramite autocertificazione
- stato di famiglia alla data del decesso, anche tramite autocertificazione;
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;
- eventuali diritti a detrazioni d’imposta;
- il certificato di frequenza scolastica o universitaria per i figli studenti;
- la dichiarazione dei redditi ai fini della verifica della condizione “a carico”, in caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori, di fratelli celibi o sorelle nubili.
- modalità di accredito.
Inoltre, se la domanda viene presentata dal coniuge separato con addebito, occorre allegare alla domanda anche la copia della sentenza di separazione legale.
Se la richiesta viene inoltrata dal coniuge divorziato, occorre allegare la copia della sentenza di divorzio, nel caso in cui c’è il coniuge superstite (qualora il pensionato abbia contratto nuovo matrimonio).
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità può essere richiesta dal o dai:
- il coniuge o dall’unito civilmente (anche se separato o titolare di assegno divorzile, ma non risposato);
- figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- figli inabili al lavoro, a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati o che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, disoccupati, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
C’è un’eccezione: i figli studenti possono godere della pensione di reversibilità anche se svolgono un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%.
Se non sono presenti coniuge e figli, la pensione di reversibilità può essere richiesta:
- dai genitori del pensionato, ultra 65enni, non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto;
- oppure i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, senza pensione e a carico del pensionato deceduto.
In che percentuale spetta la pensione di reversibilità?
L’importo della pensione di reversibilità è calcolato in percentuali, sulla base della pensione percepita dal defunto.
Spetta al:
- al 60% – al coniuge superstite senza figli a carico;
- al 70% – al figlio superstite;
- al 80% – al coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
- al 100% – al coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstite;
- al 15% – a genitori o fratelli e sorelle;
- al 70% – a un figlio (o nipote) in assenza del coniuge;
- al 80% – a due figli (o nipoti) in assenza del coniuge;
- al 100% – a tre o più figli (o nipoti) in assenza del coniuge.

Faq sulla pensione di reversibilità
In quali situazioni la pensione di reversibilità non viene ridotta?
La pensione di reversibilità viene percepita in misura piena dal coniuge superstite quando il suo reddito annuo non supera i 21.985,86 euro, come stabilito dall’articolo 1, comma 41 della legge numero 335 del 1995.
Quando sono previsti tagli sulla pensione di reversibilità?
Se il reddito annuo del beneficiario è compreso tra 21.985,86 euro e 29.314,48 euro, si applica un taglio del 25% sull’importo della pensione di reversibilità. Se il reddito annuo è compreso tra 29.31448 euro e 36.643,10 euro, il taglio applicato è del 40%. Infine, con un reddito superiore a 36.643,10 euro, si applica un taglio del 50%.
Come si può evitare il taglio sulla pensione di reversibilità?
L’INPS, con la circolare numero 234 del 1995, ha previsto una clausola di salvaguardia per i redditi superiori ai limiti indicati. Per la comunicazione dei redditi, l’interessato dovrà inviare il modello 730 oppure il modello RED.
Come avviene il calcolo della pensione di reversibilità al coniuge divorziato?
Il calcolo della pensione di reversibilità al coniuge divorziato avviene in base all’importo della prestazione percepita dal coniuge in vita. Si tiene conto della durata del matrimonio e del periodo in cui la pensione è stata versata. È importante considerare che il periodo di separazione legale rientra nell’arco temporale del matrimonio, che si considera concluso solo dopo la sentenza di divorzio.
Come si calcola la pensione di reversibilità al coniuge divorziato e al coniuge superstite?
In presenza del coniuge superstite, la pensione di reversibilità viene ripartita in quote e spetta sia al coniuge che all’ex coniuge. La Cassazione ha definito i criteri di ripartizione delle quote, prendendo in considerazione la durata dei rispettivi matrimoni, la durata delle convivenze prematrimoniali, le condizioni economiche dei due soggetti e l’entità dell’assegno divorzile.
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