In questo approfondimento vi parleremo di pensione di reversibilità e nuova convivenza (scopri le ultime notizie sulle pensioni e su Invalidità e Legge 104. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Pensione di reversibilità e nuova convivenza: è possibile?
Quando si parla di pensione di reversibilità e nuova convivenza si fa riferimento soprattutto al “pericolo” di perdere il diritto a continuare a ricevere la prestazione, nel caso in cui il coniuge superstite, separato o divorziato dal coniuge pensionato deceduto, avviasse una nuova convivenza.
La legge non vieta al coniuge superstite di convivere con un nuovo partner. Il diritto a ricevere la pensione di reversibilità non viene revocato. Vivere nella stessa abitazione con un nuovo compagno o una nuova compagna non è incompatibile con la prestazione.
Questo perché la convivenza di fatto non può essere paragonata o assimilata al vincolo matrimoniale, come dispone la sentenza numero 461 della Corte Costituzionale, pubblicata il 3 novembre 2000.
La revoca del diritto scatta soltanto quando il coniuge separato o divorziato contrae un nuovo matrimonio. In questo caso si ha diritto a un ultimo assegno, erogato alla data del matrimonio, pari a 26 mensilità della pensione di reversibilità spettante.
Allo stesso tempo, in caso di decesso del convivente di fatto, il partner superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità, in quanto non risulta in possesso di un istituto giuridico equiparato al vincolo matrimoniale.
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Cos’è la convivenza di fatto?
Per convivenza di fatto si intende l’unione di due persone di maggiore età, anche dello stesso sesso, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile.
L’articolo 1, comma 36 della legge numero 76 del 20 maggio 2016 definisce il concetto di convivenza di fatto tra due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, aventi dimora abituale nello stesso comune.
L’iscrizione delle convivenze di fatto viene effettuata secondo le procedure indicate dall’ordinamento anagrafico. Lo stabilisce l’articolo 4 (famiglia anagrafica) e l’articolo 13, comma 1, lettera b) (costituzione di una nuova famiglia anagrafica), del decreto numero 223 del Presidente della Repubblica, pubblicato il 30 maggio 1989.
Pensione di reversibilità: quando spetta al coniuge?
Il coniuge è il principale destinatario della pensione di reversibilità.
La prestazione spetta anche se separato o divorziato, ma solo se sia titolare dell’assegno divorzile e non abbia contratto nuove nozze. Vale anche in caso di unione civile.
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
In che percentuale spetta la pensione di reversibilità al coniuge?
A seconda della presenza o meno di figli a carico, la pensione di reversibilità al coniuge spetta in queste misure:
- al coniuge solo: 60%;
- al coniuge e un figlio: 80%;
- al coniuge e due o più figli: 100%.
Pensione di reversibilità al coniuge: quando si riduce?
Nel 2024, i nuovi limiti reddituali oltre i quali è prevista la riduzione dell’importo della pensione di reversibilità sono i seguenti:
- nessuna riduzione con un reddito pari o inferiore a 23.345,79 euro;
- riduzione del 25% per i redditi compresi tra 23.345,79 euro e 31.127,72 euro;
- riduzione del 40% per i redditi compresi tra 31.127,72 euro e 38.909,65 euro;
- riduzione del 50% per i redditi oltre 38.909,65 euro.
I tagli non si applicano in presenza di figli minorenni, studenti o inabili al lavoro.

Faq sulla pensione di reversibilità
Oltre al coniuge a chi spetta la pensione di reversibilità?
Oltre al coniuge, la pensione di reversibilità spetta pure:
- ai figli minorenni, i figli inabili al lavoro a carico del genitore deceduto (a prescindere dall’età), i figli maggiorenni studenti, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale, fino all’età di 21 anni e i figli maggiorenni studenti, che frequentano l’Università, fino al compimento dei 26 anni di età; ed equiparati;
- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.
Da quando decorre la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità decorre a partire dal mese successivo al decesso del pensionato e non dalla data in cui il beneficiario della prestazione ha inoltrato domanda all’INPS.
Come richiedere la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità va richiesta all’INPS, inoltrando la domanda in via telematica sul sito dell’ente previdenziale.
Se a richiederla è il coniuge, l’INPS, sul suo sito, ha messo a disposizione un modello precompilato con le informazioni più importanti. Invece, se a richiederla sono tutti gli altri familiari superstiti, sarà necessario presentare domanda seguendo la normale procedura.
Quali documenti allegare alla domanda per la pensione di reversibilità?
Alla domanda per la pensione di reversibilità vanno allegati diversi importanti documenti, quali:
- certificato di morte, anche tramite autocertificazione;
- certificato di matrimonio, anche tramite autocertificazione
- stato di famiglia alla data del decesso, anche tramite autocertificazione;
- dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;
- eventuali diritti a detrazioni d’imposta;
- il certificato di frequenza scolastica o universitaria per i figli studenti;
- la dichiarazione dei redditi ai fini della verifica della condizione “a carico”, in caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori, di fratelli celibi o sorelle nubili.
- modalità di accredito.
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