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Pensione sindacalisti

Pensione da sindacalisti. I sindacalisti hanno diritto a pensione doppia? Vediamo come funzionano aspettativa retribuita e non retribuita.

di Carmine Roca

Settembre 2023

Come matura e si calcola la pensione da sindacalisti? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie sulle pensioni e su Invalidità e Legge 104. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Pensione da sindacalisti: cosa sapere?

I sindacalisti non appartengono a una gestione previdenziale a sé stante, ma hanno regole contributive e previdenziali differenti dalle altre categorie di lavoratori, poiché possono vedersi riconoscere e versare contributi (e stipendio) da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano attività lavorativa.

Inoltre i sindacalisti possono anticipare l’uscita dalla pensione e possono ricevere incrementi delle pensioni dalle organizzazioni sindacali, a condizioni più vantaggiose.

Per sgombrare il campo da equivoci, possiamo dire che i sindacalisti non percepiscono una doppia pensione, ma questa viene calcolata sulla retribuzione complessiva di chi svolge attività sindacale e con le stesse modalità di calcolo in vigore per gli altri lavoratori.

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Cos’è l’aspettativa per motivi sindacali?

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali può avvalersi dell’aspettativa per motivi sindacali (articolo 31 dello Statuto dei lavoratori).

L’aspettativa può essere coperta da retribuzione (si parla di distacco) oppure non retribuita. Nel primo caso (distacco), nonostante l’assenza di una prestazione lavorativa in suo favore, il datore di lavoro originario è tenuto ad erogare la retribuzione e a versare, al lavoratore in aspettativa, i contributi previdenziali.

Nel secondo caso, il datore di lavoro originario non è obbligato a versare i contributi previdenziali al lavoratore.

A seconda dell’aspettativa, retribuita o non retribuita, sono previsti due regimi contributivi diversi.

Come funziona l’aspettativa non retribuita?

Con l’aspettativa non retribuita è prevista la sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, l’obbligo di erogare la retribuzione e la contribuzione correlata, da parte del datore di lavoro (in genere l’organizzazione sindacale corrisponderà al sindacalista un compenso per l’attività svolta).

Nonostante la sospensione del rapporto di lavoro, la posizione del sindacalista in aspettativa non retribuita viene tutelata sotto il profilo pensionistico: gli verranno accreditati contributi figurativi a carico della gestione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto, commisurati alla retribuzione (comprensiva degli incrementi contrattuali e degli scatti di anzianità, ma sono esclusi compensi per lavoro straordinario e premi di produttività) che avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere il suo lavoro originario. Inoltre è prevista una contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.

Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali il collocamento in aspettativa è efficace, ai fini del beneficio della copertura figurativa, superato il periodo di prova previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria di appartenenza e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

La contribuzione figurativa, invece, non è riconosciuta a chi, non essendo dipendente dell’azienda al momento della dell’incarico sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o incarico per il quale è fatta richiesta. Il riconoscimento della contribuzione figurativa opera esclusivamente ai fini pensionistici e non è applicabile alle gestioni previdenziali (TFS/TFR).

L’accredito del periodo di contribuzione figurativa, per i pubblici e per i privati, avviene tramite presentazione dell’apposita domanda, per ogni anno solare o frazione di esso, entro il termine tassativo del 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui il lavoratore ha usufruito dell’aspettativa, pena la decadenza dal diritto.

L’aspettativa sindacale non retribuita viene meno quando:

Come funziona la contribuzione aggiuntiva?

La contribuzione aggiuntiva è di natura volontaria (articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/1996) e va a integrare la contribuzione figurativa o effettiva versata a favore dei lavoratori dipendenti, che siano dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, aventi il requisito della rappresentatività nel comparto o area di riferimento.

Come funziona l’aspettativa retribuita (distacco sindacale)?

Con l’aspettativa retribuita o distacco sindacale, il lavoratore che ricopre una carica sindacale può sospendere l’attività lavorativa, completamente o parzialmente, per potersi dedicare allo svolgimento dell’attività sindacale.

Al sindacalista è garantita la retribuzione per il lavoro svolto. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al lavoro svolto presso il datore di lavoro originario, anche ai fini del trattamento pensionistico. Il datore di lavoro è obbligato a versare stipendio e contributi al lavoratore/sindacalista.

Essendo il distacco sindacale un notevole costo per la pubblica amministrazione, questi sono contingentati da norme contrattuali e di legge. Per i pubblici dipendenti esistono delle limitazioni anche alle aspettative.

Con l’articolo 7 del DL 90/2014, convertito con legge 114/2014, i distacchi e permessi sindacali retribuiti presso ciascuna amministrazione e per ciascuna organizzazione sindacale sono stati ridotti del 50%.

Come funziona la contribuzione aggiuntiva?

Anche per i sindacalisti in distacco è previsto l’istituto della contribuzione aggiuntiva (comma 6 dell’art.3 del decreto legislativo 564/1996).

A differenza dell’aspettativa non retribuita, il sindacato che sceglie di versare la contribuzione aggiuntiva al sindacalista, è tenuto a versare i contributi sull’intera indennità corrisposta al lavoratore e non solo su compensi superiori alla retribuzione figurativa. Il sindacalista può ricevere un importo maggiore di contributi versati a suo favore.

Qual è l’effetto dei contributi aggiuntivi sulla pensione da sindacalisti?

I compensi ricevuti per lo svolgimento dell’attività sindacale integrano la retribuzione ordinaria ai soli fini pensionistici. La contribuzione aggiuntiva deve coesistere con quella principale (figurativa o effettiva) e non dà luogo al riconoscimento di anzianità contributiva (in parole povere, non aumentano gli anni di contributi versati)

Viceversa, la contribuzione aggiuntiva incide notevolmente sul valore della pensione, soprattutto per i dipendenti pubblici che si trovano nel regime misto o in regime retributivo prima della riforma Fornero.

Pensione da sindacalisti
Pensione da sindacalisti: in foto alcuni partecipanti a un convegno.

Faq su dipendenti pubblici e pubblica amministrazione

Le categorie per i dipendenti pubblici sono uniformi in tutte le organizzazioni pubbliche?

No, le categorie per i lavoratori pubblici possono variare da un’organizzazione all’altra in base alle specifiche esigenze e politiche di ciascuna. Tuttavia, come abbiamo visto nel nostro articolo, spesso esistono linee guida e standard (CCNL delle funzioni locali) che mirano a garantire una certa coerenza e trasparenza nell’assegnazione delle categorie.

Cosa succede se ritengo di essere assegnato a una categoria errata?

Se ritieni che la tua assegnazione a una categoria sia errata, è importante rivolgerti al dipartimento delle risorse umane dell’ente presso il quale presti servizio.

Potrai quindi fornire le prove del tuo livello di competenze responsabilità, e il dipartimento valuterà la situazione per apportare eventuali correzioni necessarie e cambiarti di categoria.

Possono cambiare le categorie per i dipendenti pubblici nel tempo?

Sì, le categorie per i professionisti del settore pubblico possono cambiare nel tempo in base all’evoluzione delle esigenze dell’organizzazione e delle politiche di gestione delle risorse umane.

I cambiamenti potrebbero derivare dall’accumulazione di anni di carriera, dall’ottenimento di promozioni, dall’acquisizione di nuove competenze o dalle riassegnazioni a ruoli diversi.

Un dipendente pubblico può intraprendere un’attività lavorativa occasionale?

Secondo la legislazione italiana, non è possibile per un dipendente pubblico svolgere altre attività lavorative, incluse le prestazioni occasionali. Questo è dovuto al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, stabilito per prevenire potenziali conflitti d’interesse. L’unica eccezione è se un dipendente pubblico lavora part-time, in tal caso potrebbe svolgere altri lavori occasionali che non contrastino con le sue mansioni nella pubblica amministrazione.

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