Parliamo di quote di riserva e consenso del lavoratore riconosciuto invalido prima del rapporto di lavoro o in corso di attività lavorativa (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Quote di riserva e consenso del lavoratore?
In merito alle quote di riserva e consenso del lavoratore, nel caso in cui una persona sia già stata riconosciuta come invalida prima di iniziare a lavorare, secondo l’articolo 4 comma 3bis della Legge 68/99, è necessario ottenere il consenso esplicito della persona per l’inserimento dello stesso nelle quote di riserva aziendali.
Il lavoratore deve firmare il modulo di consenso e inviarlo insieme a una copia del suo documento di identità e alla richiesta di riconoscimento.
Anche nel caso in cui una persona diventi invalida mentre è già impiegata, secondo l’articolo 4 comma 4 della Legge 68/99, è sufficiente che firmi il modulo di richiesta di riconoscimento per confermare e consentire il suo inserimento nelle quote di riserva.
Ricapitolando: sia il lavoratore riconosciuto invalido prima di iniziare a lavorare, che il lavoratore divenuto invalido successivamente, devono dare il loro consenso per essere inseriti nelle quote di riserva.
Il consenso permette al lavoratore disabile di ottenere maggiori tutele e al datore di lavoro di rispettare l’obbligo dei posti riservati senza incorrere in sanzioni.
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Lavoratori con disabilità già prima della costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 3bis)
Le aziende possono chiedere il consenso per l’inserimento nelle quote di riserva del lavoratore se sussistono queste condizioni:
- il lavoratore ha una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per gli invalidi civili riconosciuta dalla Commissione medica dell’INPS;
- il lavoratore ha minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria;
- il lavoratore ha una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% riconosciuta dalla Commissione medica dell’INPS;
- il lavoratore, a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha subìto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dalla Commissione medica dell’INAIL.
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Lavoratori che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (art. 4 comma 4)
A causa della disabilità sopraggiunta, il lavoratore diventa inabile allo svolgimento delle proprie mansioni.
Le aziende possono chiedere il consenso all’inserimento delle quote di riserva ai lavoratori divenuti invalidi in corso di attività lavorativa, per i quali sussistono le stesse condizioni di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente (ti rimandiamo alla lettura, se non lo hai fatto)
L’inabilità allo svolgimento delle proprie attività comporta l’affidamento al lavoratore di mansioni differenti da quelle che svolgeva prima dell’insorgenza dell’invalidità e compatibili con le residue capacità lavorative.
L’azienda è tenuta a:
- verificare la permanenza dello stato invalidante del lavoratore;
- escludere dal computo i lavoratori per i quali sia stata accertata, in sede di revisione del verbale, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 46%.
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Cosa indicare nel modulo per il consenso
Nel modulo per le quote di riserva e consenso del lavoratore dovrai indicare:
- Sede operativa: indica il luogo di lavoro del dipendente interessato dalla richiesta.
- Indirizzo PEC dell’azienda: inserisci l’indirizzo email PEC dell’azienda.
- Data di assunzione: specifica la data in cui il dipendente è stato assunto.
- Mansioni attuali: descrivi le attività svolte dal lavoratore.
- Mansioni prima del riconoscimento dell’invalidità: se la richiesta è basata sull’art. 4, comma 4 della Legge 68/99, elenca le mansioni precedenti all’invalidità;
- Mansioni dopo il riconoscimento dell’invalidità (solo se richiesto dall’art. 4, comma 4 della Legge 68/99): specifica le nuove mansioni assegnate dopo il riconoscimento dell’invalidità;
- dichiarazioni di responsabilità: fornisci dichiarazioni pertinenti.
Ricorda:
- se la richiesta è basata sull’art. 4, comma 4 della Legge 68/99, le mansioni dopo il riconoscimento dell’invalidità devono essere diverse da quelle precedenti;
- se la richiesta è basata sull’art. 4, comma 3bis, è sufficiente indicare le mansioni attuali, senza la necessità di un cambio di mansioni.
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Perché indicare la mansione
Quando un lavoratore diventa invalido mentre è già impiegato, è importante specificare le mansioni che aveva prima e dopo il riconoscimento dell’invalidità.
La Legge 68/99, stabilisce che possono essere considerati nella categoria di lavoratori protetti coloro che hanno subito una riduzione della loro capacità lavorativa di almeno il 46% (oppure del 33% o più in caso di infortunio o malattia professionale riconosciuti dalla Commissione Medica INAIL) e che, a causa dell’invalidità, non possono più svolgere le mansioni che avevano precedentemente a causa di infortunio o malattia.
Questo significa che il lavoratore sarà assegnato a nuove mansioni, compatibili con la sua condizione di salute e le capacità rimaste.
Tuttavia, se l’invalidità non impedisce al lavoratore di svolgere le mansioni precedenti, non sarà necessario cambiare mansioni.
Il cambiamento non comporta modifiche nel contratto, nella categoria, nella qualifica o nel livello del lavoratore ed è valutato in base alle mansioni effettivamente svolte, al di là delle specifiche del contratto.
Queste mansioni devono essere descritte in dettaglio (ad esempio, “impiegato con mansioni di… PRIMA” e “impiegato con mansioni di… DOPO”). Il cambio di mansioni deve essere confermato dal giudizio di idoneità del medico competente.
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Documenti da allegare
Insieme al modulo firmato per il riconoscimento di inserimento nelle quote di riserva, devi presentare questi documenti:
- copia del verbale di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, rilasciato in base all’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102. Se il verbale è scaduto, aggiungi una dichiarazione personale che conferma di non essere stato convocato per una visita INPS e includi anche una copia del tuo documento d’identità;
- copia della comunicazione obbligatoria di assunzione, o documentazione simile che attesta l’assunzione se il rapporto di lavoro è iniziato prima dell’obbligo di comunicazione;
- certificazione che dimostri l’idoneità del lavoratore per la nuova mansione assegnata dopo il riconoscimento dell’invalidità. Questa certificazione deve essere compatibile con la tua condizione di salute e le tue capacità lavorative residue. Deve essere emessa dopo la data del verbale e non più di 90 giorni prima della richiesta di riconoscimento;
- se si tratta di un caso di invalidità di lavoro o di servizio, è necessaria anche una dichiarazione di non responsabilità da parte del datore di lavoro;
- non dimenticare di allegare una copia del tuo documento d’identità.
Ricorda che l’assenza di uno qualsiasi di questi documenti comporterà il rifiuto della domanda.
Modulistica da scaricare
- Fac-simile Modulo per il riconoscimento del lavoratore già invalido prima della costituzione del rapporto di lavoro
- Fac-simile Modulo per il riconoscimento di un lavoratore divenuto invalido in costanza di rapporto di lavoro
- Fac-simile dichiarazione di consenso del lavoratore al computo
- Fac-simile dichiarazione del lavoratore in caso di verbale con data di revisione scaduta
- Fac-simile dichiarazione del datore di lavoro di non responsabilità
FAQ sulle quote di riserva
Che cosa sono le quote di riserva?
La quota di riserva prevede che un numero di posti previsti da un concorso pubblico o da aziende private che superano determinati numeri di dipendenti, venga riservato agli appartenenti alle categorie protette.
Nel caso dei concorsi pubblici, le quote di riserve non si applicano tuttavia a quelli banditi per il passaggio di categorie e/o di avanzamento di carriera, come ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2006.
Cosa prevedono le quote di riserva?
Un datore di lavoro, quando raggiunge la soglia dimensionale dei 15 dipendenti, ha l’obbligo di destinare le quote di riserva ai disabili e alle altre categorie protette dalla legge, in particolare:
- dai 36 ai 50 dipendenti devono assumere due persone disabili;
- oltre i 50 devono riservare il 7% dei posti complessivi alle persone disabili e l’1% per cento ai familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
A chi spettano i posti riservati nelle quote di riserva?
I posti riservati nelle quote di riserva spettano alle persone con una disabilità superiore al 45% che abbiano seguito la procedura per l’iscrizione alle categorie protette e alle liste per il collocamento mirato.
Il collocamento mirato è riservato a:
- persone affette da minorazioni fisiche e/o psichiche e quelle portatrici di handicap intellettivo, con capacità lavorativa ridotta pari al 45%;
- invalidi di guerra, civili e per servizio.
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