Smart working all’estero e tasse: dove pagarle? Quali sono i criteri che impongono il versamento di imposte e tributi in Italia? Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito diverse questioni. Vediamo di cosa si tratta. (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Smart working all’estero: quanto conta la residenza?
La modalità di smart working dall’estero ha suscitato molti dubbi e domande. Cosa succede quando il luogo di residenza fiscale e il luogo di lavoro non coincidono?
Cosa chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare 25 del 18 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se lavori in smart working dall’estero, la modalità di lavoro non influenza la determinazione della tua residenza fiscale. Alcuni punti chiave da considerare:
- Luogo di lavoro vs. luogo di residenza: dove svolgi la tua attività potrebbe non corrispondere al luogo in cui paghi le tasse.
- Criteri di residenza: se ti stai chiedendo come determinare la tua residenza fiscale, ecco tre condizioni fondamentali secondo l’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir):
- Iscrizione all’anagrafe dei residenti;
- Avere un domicilio in Italia;
- Avere la residenza in Italia.
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Una tabella potrebbe chiarire ulteriormente:
| Situazione | Regole di imponibilità fiscale |
|---|---|
| Cittadino straniero, non iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, che lavora dall’Italia in smart working per un datore di lavoro estero, permanendo per la maggior parte dell’anno solare presso un’abitazione ubicata nel nostro Stato unitamente al coniuge e ai figli | Sebbene non risulti soddisfatto il requisito formale di iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, non si può non considerare che per la maggior parte del periodo d’imposta il cittadino estero mantiene stabilmente nel territorio dello Stato la sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi (familiari) e la sua dimora abituale. Il soggetto sarà considerato come fiscalmente residente in Italia. |
| Cittadina italiana che si è trasferita all’estero, dove svolge un’attività lavorativa in smart working, e ha mantenuto l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta | Anche qualora avesse trasferito all’estero il suo domicilio e la sua dimora abituale, continuerà a qualificarsi come residente in Italia in ragione del requisito anagrafico. A meno che non sia presente una convenzione contro la doppia imposizione che prevede diversamente, saranno soggetti a tassazione tutti i suoi redditi nello Stato italiano. |
| Cittadino italiano iscritto all’AIRE per la maggior parte del periodo di imposta, che abbia sottoscritto un contratto di lavoro con un datore estero nel quale sia indicata come sede ordinaria di lavoro il Paese risultante dall’iscrizione all’AIRE | A meno che non sia presente una convenzione contro la doppia imposizione che prevede diversamente potrà considerarsi fiscalmente residente in Italia qualora vi mantenga la dimora abituale, dalla quale svolga la prestazione lavorativa con modalità agile. |
| Cittadina italiana iscritta all’AIRE a fronte di un’attività di lavoro svolta in smart working dall’Italia alle dipendenze di una società estera | Salvo il disposto della normativa convenzionale qualora applicabile, il reddito sarà imponibile in Italia. |
| Soggetto non residente in Italia (in quanto non integra alcuno dei presupposti di cui all’art. 2 TUIR) che dal suo Paese di residenza rende le prestazioni per un datore di lavoro italiano | Il lavoratore continua a mantenere la residenza all’estero a prescindere dalla sede in Italia del datore di lavoro. |
Agevolazioni fiscali per chi rientra
Per chi decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, ci sono alcune opportunità agevolative. Sono previsti regimi speciali, ma è essenziale conoscerli bene per sfruttarli al meglio.
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Regime speciale per lavoratori impatriati
L’articolo 16 del Dlgs 147 del 14 settembre 2015 prevede un regime speciale per chi decide di trasferire la propria residenza fiscale in Italia e svolge principalmente la propria attività lavorativa in territorio italiano. Ciò include anche chi lavora in smart working. Alcuni aspetti da considerare:
- Datore estero e lavoro in Italia: se lavori per un datore estero, ma trasferisci la tua residenza fiscale in Italia e svolgi la tua attività principalmente in Italia, puoi beneficiare di questo regime.
- Attenzione al trasferimento all’estero: se, al contrario, trasferisci la tua residenza all’estero ma lavori in smart working per un datore italiano, perderai l’accesso a queste agevolazioni.
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Regime speciale per docenti e ricercatori
Basato sull’articolo 44 del Dl 78/2010, questo regime mira a favorire la ricerca e la diffusione del sapere in Italia. Ma c’è una clausola importante:
- Se, come docente o ricercatore, trasferisci la tua residenza fiscale in Italia ma continui a lavorare in smart working per un’università o ente di ricerca estero, questo regime agevolato non sarà disponibile per te.
Il concetto di residenza fiscale
La residenza fiscale è un concetto fondamentale quando si parla di tassazione. Determina in quale paese una persona fisica è soggetta a tassazione sul proprio reddito.
Criteri di residenza in Italia
Secondo la legge italiana, una persona fisica è considerata residente in Italia per fini fiscali se, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno, o 184 in un anno bisestile), soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- È iscritta nelle anagrafi della popolazione residente;
- Ha il suo domicilio principale in Italia;
- Ha la sua residenza abituale in Italia.
Ma attenzione, non basta semplicemente dichiararsi residente. L’Agenzia delle Entrate precisa alcuni punti:
- La determinazione della residenza e del domicilio non si basa solo sull’iscrizione anagrafica. È necessario verificare concretamente dove una persona vive e ha i suoi principali interessi familiari e sociali.
- Una persona può essere considerata residente in Italia anche se trascorre periodi prolungati all’estero, purché mantenga un’abitazione in Italia e vi ritorni periodicamente.
- Il centro degli affari e degli interessi di una persona, compresi quelli personali e affettivi, può influenzare la determinazione del domicilio.
- Brevi assenze, magari per studio, lavoro o svago, non annullano automaticamente la residenza fiscale.
Residenza e lavoro agile
Con l’avvento dello smart working, molte persone si chiedono come ciò influisca sulla residenza fiscale.
Implicazioni per gli smart workers
L’Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che lo smart working all’estero non modifica le regole per determinare la residenza fiscale. Quindi, se sei uno smart worker:
- La tua modalità di lavoro, sia essa in presenza o da remoto, non influisce sulla determinazione della tua residenza fiscale.
- I criteri di residenza rimangono gli stessi. Puoi lavorare da remoto per un’azienda estera e comunque essere considerato residente fiscale in Italia, a meno che tu non soddisfi le condizioni di residenza in un altro paese.
Applicazione delle convenzioni al lavoro agile
Lo smart working all’estero sfida inevitabilmente le tradizionali normative fiscali. In particolare, come abbiamo visto, quando coinvolge lavoratori che operano tra paesi diversi. Anche le convenzioni internazionali, come quella dell’OCSE, cercano di fornire risposte a queste complesse situazioni.
Il Modello OCSE e l’Art. 15
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha stilato un modello di convenzione tributaria per aiutare i Paesi a definire come tassare il reddito internazionale. L’art. 15 del Modello OCSE riguarda specificamente i redditi da lavoro dipendente.
Questo articolo stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono normalmente tassati nello Stato in cui il lavoratore risiede. Tuttavia, se il lavoro viene effettivamente svolto in un altro Stato, quel paese ha il diritto di tassare il reddito. Questo porta a un principio fondamentale: un lavoratore sarà tassato nel paese in cui fisicamente svolge il suo lavoro, a prescindere da dove il suo datore di lavoro si trovi o da dove provengano i benefici del suo lavoro.
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Eccezioni e criteri specifici
Nonostante la regola generale, ci sono delle eccezioni. Se un lavoratore, pur svolgendo fisicamente il suo lavoro in un paese diverso da quello di residenza, rispetta tre specifiche condizioni, il suo reddito potrebbe essere tassato solo nel suo paese di residenza. Queste condizioni sono:
- Il soggiorno nel paese in cui si svolge il lavoro non supera i 183 giorni in un anno fiscale;
- La remunerazione non è pagata da un datore di lavoro residente nel paese in cui si svolge il lavoro;
- Il pagamento non è a carico di una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nel paese in cui si svolge il lavoro.
Implicazioni per lo smart working
Questo diventa particolarmente rilevante nell’era dello smart working. Se un italiano lavora per un’azienda italiana, ma decide di svolgere il suo lavoro da un altro paese (ad esempio, la Spagna) per più di 183 giorni, la Spagna avrà il diritto di tassare il suo reddito, anche se il lavoro viene svolto in modalità agile.
Tuttavia, se le condizioni sopra citate vengono rispettate, l’Italia, come paese di residenza, avrà il diritto esclusivo di tassare quel reddito.

FAQ (Domande e risposte)
Cosa chiarisce la circolare 25 sullo smart working all’estero?
La circolare 25 del 18 agosto 2023, emessa dall’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarezza sulle implicazioni fiscali legate allo smart working all’estero. Secondo questa circolare, la modalità con cui viene svolta la prestazione lavorativa, che sia in presenza o da remoto, non incide sui criteri di determinazione della residenza fiscale del lavoratore. L’Agenzia ha analizzato specificamente la situazione dei lavoratori in cui non vi è coincidenza tra il luogo di residenza fiscale, il luogo di lavoro e il luogo in cui si manifestano gli effetti del lavoro.
Quali sono le tre condizioni del Testo unico delle imposte per considerarsi residenti?
Per essere considerati residenti ai fini fiscali in Italia, secondo l’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), una persona deve rispettare almeno una delle seguenti tre condizioni per la maggior parte del periodo d’imposta:
- Essere iscritti all’anagrafe dei residenti.
- Avere il proprio domicilio in Italia.
- Avere la propria residenza nel territorio dello Stato italiano.
Il lavoro in smart working influisce sulla residenza fiscale in Italia?
No, la modalità in cui si svolge la prestazione lavorativa, sia in presenza sia in smart working, non modifica i criteri di determinazione della residenza fiscale. Questo significa che, anche se un individuo lavora da remoto per un’azienda straniera, i criteri per stabilire la sua residenza fiscale in Italia rimangono invariati.
Quali sono i criteri di tassazione stabiliti dall’art. 15 del Modello OCSE?
L’art. 15 del Modello OCSE stabilisce che:
- I redditi da lavoro dipendente sono generalmente tassati nello Stato di residenza del lavoratore.
- Se il lavoro viene svolto fisicamente in un altro Stato, tale Stato ha il diritto di tassare il reddito.
- Tuttavia, se sono soddisfatte tre condizioni specifiche, il reddito può essere tassato solo nello Stato di residenza del lavoratore, anche se il lavoro viene svolto in un altro Stato. Queste condizioni sono:
- Il soggiorno nello Stato estero non supera i 183 giorni in un anno fiscale.
- La remunerazione non è pagata da un datore di lavoro residente nello Stato estero.
- L’onere della remunerazione non è a carico di una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato estero.
Come si determina la residenza fiscale per chi lavora in smart working?
La residenza fiscale di chi lavora in smart working si determina in base ai tradizionali criteri previsti dalla normativa nazionale. È necessario rispettare almeno una delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del Tuir: iscrizione all’anagrafe dei residenti, avere domicilio o residenza in Italia. La modalità di lavoro, che sia in presenza o da remoto, non influisce sulla determinazione della residenza fiscale.
Quando un non residente è tassato in Italia per lavoro svolto da remoto?
Un soggetto non residente che svolge il suo lavoro dipendente in Italia viene tassato nel Paese in relazione ai redditi derivanti dall’attività svolta nel territorio italiano. Anche se questa attività lavorativa viene svolta da remoto per un datore di lavoro estero, si considera come eseguita in Italia. Ciò significa che il luogo fisico in cui il lavoratore è presente quando svolge la prestazione determina la tassazione, indipendentemente da dove il datore di lavoro ha sede o dove si manifestano gli effetti del lavoro.
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