In questo articolo parleremo di Supporto per la formazione e il lavoro e corsi di formazione. Vedremo quali corsi sono tenuti a seguire i beneficiari di questa misura (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Che cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro?
Nel 2024 il Reddito di cittadinanza è stato abolito e sostituito da nuove misure introdotte dal Decreto Lavoro (n. 48/2023). Tra queste, troviamo l’Assegno di inclusione (art. 1 ss) e il Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12).
L’Assegno di inclusione è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024. Questo beneficio è riservato ai nuclei familiari che includono un membro disabile, minorenne, ultrasessantenne o che si trova in una situazione di grave disagio bio-psico-sociale ed è stato preso in carico dai servizi sociali. Un’analisi dettagliata di questa misura è disponibile nel nostro articolo di approfondimento sull’Assegno di inclusione.
Il Supporto per la formazione e il lavoro, attivato dal 1° settembre 2023, si rivolge invece ai nuclei familiari non idonei per l’Assegno di inclusione. Per accedere a questo supporto, i nuclei devono essere composti esclusivamente da membri di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non devono presentare alcuna forma di disabilità.
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Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro rappresenta un cambiamento significativo rispetto al Reddito di cittadinanza, poiché non è un sussidio tradizionale, ma di un’indennità di partecipazione.
A differenza del Reddito di cittadinanza, il Supporto per la formazione e il lavoro non prevede importi variabili, ma assegna un importo fisso di 350 euro al mese per un periodo massimo di 12 mesi.
Chi richiede questa prestazione sottoscrive un Patto di servizio personalizzato. Questo patto prevede la partecipazione attiva a progetti e attività finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro.
L’indennità di 350 euro al mese viene erogata per tutta la durata della partecipazione a tali iniziative di reinserimento lavorativo. Il beneficio termina automaticamente alla conclusione delle attività o al raggiungimento del limite massimo di 12 mesi di percezione dell’indennità.
Supporto per la formazione e il lavoro e corsi di formazione: quali seguire?
Dopo aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato, tramite l’apposita piattaforma online, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a impegnarsi in varie attività. Queste includono la partecipazione a programmi di orientamento e accompagnamento al lavoro.
I beneficiari possono anche essere coinvolti in progetti di formazione specifici, proposti sia da enti pubblici che privati. Inoltre, i beneficiari hanno la facoltà di scegliere autonomamente i progetti formativi a cui partecipare, purché questi siano offerti da enti accreditati.
Un aspetto rilevante del Patto di servizio personalizzato è la possibilità di includere anche la partecipazione ai percorsi formativi offerti dal Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
Inoltre, vi è l’obbligo aggiuntivo, per chi riceve il Supporto per la formazione e il lavoro, di partecipare a percorsi di istruzione di primo livello. Questo impegno rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento delle competenze e l’aumento delle opportunità di impiego per i beneficiari.

Che cosa sono i percorsi di istruzione di primo livello?
I percorsi di istruzione di primo livello per gli adulti, come regolamentato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 (art. 4, comma 1, lettera a), sono offerti sotto forma di corsi di studio serali. Questi corsi sono organizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e sono accessibili a:
- Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni.
Quanto durano i percorsi di istruzione di primo livello?
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è specificato che i percorsi di istruzione di primo livello per adulti sono organizzati in due periodi didattici distinti:
- Il primo periodo didattico ha una durata totale di 400 ore ed è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nel caso in cui il certificato conclusivo della scuola primaria non sia disponibile, il numero di ore può essere aumentato fino a un massimo di 200 ore. Queste ore aggiuntive possono anche essere utilizzate per attività di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
- Il secondo periodo didattico ha una durata totale pari al 70% di quella prevista dai relativi ordinamenti per il primo biennio degli istituti tecnici o professionali nell’area dell’istruzione generale. Questo periodo è finalizzato all’acquisizione di una certificazione che attesta l’acquisizione delle competenze di base necessarie per adempiere all’obbligo di istruzione, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 139/2007.
A chi spetta il Supporto per la formazione e il lavoro?
Il Supporto per la formazione e il lavoro è una misura specificamente progettata per i nuclei familiari che non rientrano nei criteri di idoneità per l’Assegno di inclusione.
Ciò significa che sono ammessi al Supporto per la formazione e il lavoro quei nuclei familiari in cui tutti i componenti hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non sono affetti da disabilità, né sono assistiti dai servizi sociali.
Inoltre, è fondamentale soddisfare anche certi requisiti economici per essere idonei a richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro.
I requisiti per richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro
I requisiti che il nucleo, a cui appartiene il richiedente del Supporto per la formazione e il lavoro, deve rispettare sono i seguenti:
- essere cittadino dell’Unione Europea o un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- nessun componente del nucleo familiare deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Come richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro
l Supporto per la formazione e il lavoro è diventato operativo dal 1° settembre 2023, come indicato nel Decreto Lavoro (n. 48/2023, art. 12). Questo decreto ha definito le modalità per inoltrare le domande per la nuova forma di sostegno.
Le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro possono essere presentate a partire dal 18 dicembre 2023 attraverso il sito web dell’INPS. I richiedenti devono autenticarsi utilizzando uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per rendere più accessibile il processo e fornire assistenza nella compilazione e nell’invio delle domande, è possibile inoltre rivolgersi ai Patronati. Questa opzione è pensata per aiutare chi potrebbe incontrare difficoltà nell’accesso o nell’uso dei servizi online.
Trovate le istruzioni complete sulla procedura da seguire per la richiesta della prestazione nella nostra guida al Supporto per la formazione e il lavoro.
FAQ: Domande frequenti sul Supporto per la formazione e il lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il Reddito di cittadinanza?
Il Decreto Lavoro convertito in Legge (art. 12, comma 2) chiarisce esplicitamene che “il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione”.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con la Naspi?
No! Chi riceve la Naspi o qualsiasi altra indennità di disoccupazione non ha diritto al Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se percepisco l’Assegno Unico?
Si! L’Assegno Unico non è uno strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, quindi NON è incompatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro.
Posso avere il Supporto per la formazione e il lavoro se il mio nucleo familiare percepisce l’Assegno di inclusione?
No! Il Supporto per la formazione e il lavoro è pensato proprio per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno di inclusione. A questa regola c’è una sola eccezione e cioè se la persona che richiede il Supporto per la formazione fa parte di un nucleo che percepisce l’Assegno di inclusione, ma non è conteggiata nella scala di equivalenza.
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