Dove fare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro? Dal primo settembre del 2023 è possibile richiedere questo nuovo incentivo che, insieme all’Assegno di Inclusione, è andato a sostituire il Reddito di Cittadinanza tanto criticato dal Governo Meloni (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Dove fare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro
Chi vuole richiedere questo incentivo ha una serie di possibilità. Il metodo più semplice è quello di effettuare la domanda tramite il piattaforma online dell’INPS. Per farlo è necessario seguire alcuni semplici passaggi:
- tramite un qualsiasi motore di ricerca cerca il portale https://www.inps.it/;
- scegli il servizio “Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)“;
- clicca il tasto blu “accedi al servizio”;
- accedi al sito utilizzando un’identità digitale tra:
- Sistema pubblico di identità digitale SPID;
- Carta di identità elettronica CIE;
- Carta nazionale dei servizi CNS;
- identità eIDAS.
- inserisci tutte le informazioni richieste e porta a termine la domanda di incentivo.
In alternativa, qualora dovessi trovare difficoltà con il sito INPS oppure se non ti fosse comodo presentare la richiesta in questa modalità, puoi sempre contare sull’aiuto di patronati territoriali riconosciuti dalla legge numero 152 del 30 marzo 2001.
Dal 1° gennaio 2024 è poi possibile inoltrare la domanda per il Supporto formazione e lavoro anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di tutta Italia che offrono questo servizio.
Il Patto di Attivazione Digitale
Per ricevere questa misura del valore di 350 euro al mese (erogata per un massimo di dodici mensilità ndr) è necessario che i richiedenti sottoscrivano il Patto di Attivazione Digitale (PAD). Si tratta di un accordo scritto fondamentale per accedere a questo e ad altri sostegni economici come l’Assegno di Inclusione.
Per sottoscriverlo è necessario accedere alla piattaforma SIISL. Una volta che ti sarai registrato su questo portale potrai firmare anche questo documento.
L’INPS, per aiutare i cittadini e le cittadine ad accedere al Supporto per formazione e lavoro, ha predisposto un tutorial in formato Pdf. Scaricandolo potrai consultare tutte le istruzioni necessarie, oltre ad accedere direttamente alla piattaforma SIISL.
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Chi può richiedere il Supporto per la formazione e per il lavoro
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari che hanno:
- un’età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Colui che vuole richiedere questo incentivo deve appartenere a una delle seguenti categorie:
- essere cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
- essere un familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
- essere cittadino di un Paese terzo ed essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolare dello status di protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
È fondamentale la residenza in Italia da almeno cinque anni e per tutta la durata di percepimento dell’incentivo. Di questi, gli ultimi due devono essere in modo continuativo.
Requisiti economici
Come dicevamo, bisogna che i candidati rientrino anche in diversi parametri di tipo economico come:
- avere un’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- avere un reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- avere un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- avere un patrimonio mobiliare inferiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).
- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario di:
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc;
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto;
- aeromobili di qualsiasi genere.

FAQ sul Supporto formazione e lavoro
Posso ricevere SFL se lavoro?
Il Supporto formazione e per il lavoro è compatibile con l’attività lavorativa, sia se questa è dipendente, sia se è autonoma. Per ricevere questo sussidio è però necessario che il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura.
Bisogna poi comunicare in modo tempestivo all’INPS eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto dell’invio della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, così come qualsiasi altro nuovo impiego o variazione occupazionale.
Supporto formazione e lavoro, spetta ai disoccupati?
Questa misura non può essere percepita dai disoccupati che hanno ottenuto questo status a seguito di dimissioni volontarie.
Questo requisito vale solo se si presenta domanda di SFL nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, Sono esenti dal limite le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Quali sono gli obblighi formativi per il SFL?
Un altro requisito, fortemente voluto da questo Governo e destinato ai beneficiari del SFL, riguarda l’obbligo scolastico.
Possono ricevere questa misura solo i cittadini e le cittadine che hanno assolto “al diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76“.
È quindi necessario aver completato gli studi della “scuola dell’obbligo”, come previsto dalla normativa nazionale in materia.
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