In questo approfondimento vi parleremo di valutazione del rischio per lavoratori disabili. Ecco cosa sapere (scopri le ultime notizie su lavoro, disoccupazione, offerte di lavoro e concorsi attivi. Ricevi le news gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Valutazione del rischio per lavoratori disabili: cos’è?
Il decreto legislativo numero 81 del 2008, che ha abrogato il decreto legislativo numero 626 del 1994 pur mantenendo la sua impostazione, afferma che è compito del datore di lavoro valutare la sicurezza del dipendente con disabilità presente nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che i dipendenti, soprattutto se portatori di handicap, siano al sicuro nelle ore lavorative.
Si parla, quindi, di valutazione dei rischi, nella quale va tenuto conto del luogo in cui si opera e delle relative peculiarità, comprendendo quali siano le problematiche in materia di sicurezza, in relazione alle minori capacità motorie e sensoriali del dipendente con disabilità.
Da questi fattori di rischio, il datore di lavoro potrà comprendere meglio come migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro, applicando, se necessario, modifiche fondamentali per la buona riuscita dell’operazione.
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Valutazione del rischio per lavoratori disabili: cosa dice l’articolo 63 del TUSL?
L’articolo 63 del TUSL, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ha elencato, in quattro comma, quelle che sono le linee guida in materia di sicurezza sul lavoro per le persone con disabilità.
L’elenco comprende:
- il comma 2: “I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili”;
- il comma 3: “L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili“;
- il comma 4: “La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale”;
- il comma 5: “Ove vincoli urbanistici o architettonici ostacolino agli adempimenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente“.
Valutazione del rischio per lavoratori disabili: obblighi per il datore di lavoro
Dunque, i datori di lavoro sono responsabili della sicurezza dei propri dipendenti, soprattutto se portatori di handicap.
Per legge devono prestare attenzione ai rischi esposti e all’organizzazione all’interno del luogo di lavoro, nonché agli strumenti di lavoro, utili per la mansione a cui servono, utilizzati in totale sicurezza.
Infine, devono assicurarsi che le condizioni lavorative dei dipendenti con disabilità siano uguali a quelle degli altri lavoratori, anche per quanto riguarda la formazione lavorativa e le promozioni in ruoli migliori.
Valutazione del rischio per lavoratori disabili: quali informazioni?
Nella valutazione dei rischi vengono comprese importanti informazioni, per rendere più sicuro e accessibile il lavoro svolto dai dipendenti con disabilità.
L’elenco di informazioni comprende:
- il compito eseguito dal lavoratore;
- l’individuo, quindi anche le esigenze che derivano dalla sua disabilità;
- le attrezzature di lavoro utilizzate;
- l’ambiente di lavoro, compresi l’illuminazione, il riscaldamento, l’accesso, le uscite;
- l’organizzazione del lavoro;
- i rischi fisici;
- i rischi psicosociali, quali lo stress o le violenze morali;
- le esigenze di informazione e di formazione.
Anche il progetto di inserimento o reinserimento lavorativo dovrà variare in base alle peculiarità ed esigenze.

Faq su lavoro e disabilità
Come avviene l’accertamento sanitario per le categorie protette?
L’interessato dovrà ottenere il certificato di invalidità, dopo essere stato esaminato da una commissione medica dell’Asl competente, integrata da un medico dell’INPS e da un esperto nei casi da esaminare come previsto dall’articolo 4 della Legge 104 del 1992.
Cosa fa la commissione medica nella valutazione del lavoratore con disabilità?
L’obiettivo della commissione medica è finalizzato all’individuazione della capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona con disabilità, attraverso la formulazione:
- di una diagnosi funzionale che prevede una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona basata su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona con disabilità nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- di un profilo socio-lavorativo della persona con disabilità attraverso l’acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.
Chi rientra nelle categorie protette come lavoratore con disabilità?
Hanno diritto al collocamento mirato queste categorie di lavoratori:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone con un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, come accertata dall’INAIL;
- persone non vedenti o sordomute (legge 27 maggio 1970, n. 382 e legge 26 maggio 1970, n. 381);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
- persone inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% oppure divenuti inabili a causa dell’inadempimento, accertato in sede giudiziale, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Rientrano nelle categorie protette anche:
- centralinisti telefonici non vedenti;
- massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti;
- terapisti della riabilitazione non vedenti;
- insegnanti non vedenti.
È possibile rinunciare al collocamento mirato?
Sì, è possibile fare rinuncia al collocamento mirato. Il collocamento mirato, infatti, non è un obbligo ma un’opportunità per il lavoratore disabile. Non essendo un obbligo, hai la possibilità di iscriverti e di cancellarti dal collocamento mirato in qualsiasi momento, senza alcun tipo di problema ma rinunciando, ovviamente, a tutti i diritti ad esso collegati.
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